San Lucido – Salta il Progetto Ribaltone?

«È illogico pensare di togliere voti ad una lista perché irregolari ed attribuirli all’altra: questi voti diventano d’un tratto legittimi?». L’avvocato Francesco Perri, che ha difeso il Comune di San Lucido nel ricorso della minoranza per l’annullamento delle elezioni comunali del 2006 e che abbiamo sentito, così si esprime in merito alle motivazioni, recentemente pubblicate, in base alle quali il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e invalidato le consultazioni elettorali.
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«È incredibile che, nell’ambito della valutazione della regolarità dei passaggi di voto, l’annullamento possa basarsi sullo spostamento e l’assegnazione dell’espressione di voto da una lista all’altra – afferma. Ciò non può essere fatto nel modo più assoluto. I 61 voti che sono stati attribuiti all’altra lista, in realtà, non dovevano essere attribuiti né all’una né all’altra».

Ma facciamo un passo indietro e torniamo a leggere alcune motivazioni della sentenza del CdS.

I giudici della Quinta Sezione stabiliscono tra le altre cose, nel dichiarare fondato l’appello, che «non è condivisibile l’eccezione di difetto di interesse al ricorso originario, e quindi all’appello, sollevata dalle parti resistenti in considerazione del fatto che i voti effettivamente contestati sarebbero 61, in numero inferiore rispetto alla differenza di voti tra le due liste partecipanti alla competizione elettorale comunale (72). Occorre dare atto che effettivamente nel ricorso originario sono stati contestati solo 79 elettori ammessi al voto assistito e con riferimento all’espressione usata nei verbali “menomazione fisica”. Tale espressione poi risulta adoperata in concreto nei relativi verbali solo per 61 elettori distribuiti in cinque delle sei sezioni previste. Peraltro, pur ridimensionata a 61 elettori la contestazione, comunque la prova di resistenza a favore dei ricorrenti deve ritenersi superata, in quanto detraendo detti 61 voti dalla lista che ha vinto ed attribuendo tali voti per ipotesi all’altra lista, la lista dei ricorrenti potrebbe vincere le elezioni con la differenza di 50 voti».

Secondo l’avvocato Perri, per i motivi che abbiamo elencato, questo “trasferimento” di voti «è illogico» e soprattutto non può costituire la base su cui poggiare la fondatezza di un appello. Inoltre, a suo parere, un ulteriore problema insorge per questioni tecniche, come la notizia dell’appello, che per l’avvocato doveva essere prima notificato e poi depositato, non viceversa; inoltre «l’integrazione del contraddittorio in secondo grado non si può fare» (il CdS ha però respinto tali eccezioni).

Per questi motivi, Perri sostiene che l’appello «avrebbe dovuto essere annullato» e che ci siano «tutti gli estremi per un revocatoria» della sentenza del Consiglio di Stato.

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